Studio Legale Avv. Giacomo Galeota

Violenza sessuale: non c’è consenso valido se la vittima ha volontariamente abusato di sostanze alcoliche

Violenza sessuale: non c’è consenso valido se la vittima ha volontariamente abusato di sostanze alcoliche

Giacomo Galeota Giacomo Galeota • Pubblicato il 19 giugno 2025

Per la Cassazione se la vittima non è in grado di esprimere validamente la propria autodeterminazione nell’ambito della propria sfera sessuale, ciò supera qualsiasi verbalizzazione o richiesta o consenso validamente manifestabile.

Giacomo Galeota
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Avvocato
Mi dedico all'attività professionale di Avvocato e, al contempo, all'attività divulgativa e formativa, pubblicando articoli e approfondimenti in materia di risarcimento danni, responsabilità civile, diritto penale e diritto di famiglia, partecipando ad eventi e corsi, organizzati in tutto il territorio nazionale, su tematiche attinenti alla protezione dei dati personali e sulle questioni di maggior interesse riguardanti il rapporto tra diritto e mondo del web e delle nuove tecnologie.
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Nota dell’Avv. Andrea Basso

 

La Corte di Cassazione Penale, sezione III, con la sentenza n. 31847 del 24 settembre 2025 sotto allegata, si è occupata nuovamente della fattispecie di violenza sessuale e del consenso della persona offesa in particolari condizioni di menomazioni fisiche o psichiche.

Il G.U.P. del Tribunale di Verbania, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato un uomo alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, per il reato di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p., commesso abusando delle condizioni di inferiorità psicofisica della vittima, con l’applicazione delle attenuanti generiche, della diminuente del rito e dopo aver ritenuto il fatto di minore gravità ai sensi del terzo comma art. 609 bis c.p.

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 11 Settembre 2024 ha confermato la predetta sentenza e l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione avverso tale decisione, articolato in sei motivi, tutti relativi ad un presunto difetto di motivazione sotto diversi profili.

Nel respingere il ricorso dell’imputato, gli Ermellini precisano in primo luogo che le dichiarazioni della persona vittima di violenza sessuale possono essere legittimamente fondare, da sole, l’attribuzione della penale responsabilità dell’imputato, ovviamente previa verifica della credibilità ed attendibilità del racconto, specie nel reato in questione, nel quale generalmente non vi sono testimoni ed è possibile avere riscontri esterni anche nelle confidenze rese dalla vittima a terzi.

Il racconto della vittima è stato dunque ritenuto credibile, sia per la concordanza dei plurimi riscontri probatori sia per l’assenza di intenti calunniatori o accusatori.

Chiarito ciò, la Suprema Corte ha ritenuto opportuno soffermarsi sul tema del mancato consenso della persona offesa, correlato alla sua condizione di inferiorità, atteso che la stessa non ricordava gli eventi in questione poiché ubriaca.

Riprendendo un costante orientamento giurisprudenziale, gli Ermellini hanno ribadito che la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale ed è sufficiente una situazione intellettiva e spirituale di minore resistenza all’altrui opera di coazione psicologica o di suggestione dovuta ad un limitato processo evolutivo mentale o culturale. La valutazione sulla sussistenza di tali elementi può essere fatta dal giudice di merito in base al compendio probatorio, senza necessità di esperire indagini peritali.

Dunque, l’ipotesi di reato contestata all’imputato è integrata quando l’agente, abusando della condizione di debolezza della vittima, la induce a compiere o a subire atti sessuali ai quali non avrebbe altrimenti prestato il proprio consenso, sicchè tali condizioni di inferiorità sono strumentalizzate al fine di accedere alla sfera intima della persona in stato di difficoltà, la quale viene ridotta ad un mezzo per il proprio soddisfacimento sessuale.

Ad avviso della Corte, la sussistenza di tale reato richiede i seguenti elementi: “1) la condizione di inferiorità sussista al momento del fatto; 2) il consenso dell'atto sia viziato da tale condizione; 3) il vizio sia riscontrato caso per caso e non presunto, né desunto esclusivamente dalla condizione patologica in cui si trovi la persona, quando non sia tale da escludere radicalmente, in base ad un accertamento, se necessario, fondato su basi scientifiche, la capacità stessa di autodeterminarsi; 4) il consenso sia frutto dell'induzione; 5) l'induzione, a sua volta, sia stata posta in essere al fine di sfruttare la (e approfittare della) condizione di inferiorità per carpire un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato; 6) l'induzione e la sua natura abusiva non si identifichino con l'atto sessuale, ma lo precedano”.

Nel caso in esame, risultano integrati tutti i predetti aspetti, in quanto lo stato di inferiorità della vittima trovai riscontro nella deposizione dei testi, nella coerenza interna del racconto, nonché nell’amnesia della vittima il giorno successivo. Inoltre, i giudici di merito hanno correttamente constatato le differenze tra poteri e capacità di vittima e imputato, il quale si era approfittato delle condizioni della giovane, a prescindere da ogni eventuale consenso prestato dalla donna, di fatto irrilevante in tali condizioni.

Da tutto ciò discende la sussistenza del dolo dell’imputato, ossia della coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale di una persona non consenziente e in mancanza del potenziale di coscienza e volontà di agire.

Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ed ha condannato l’imputato il pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

 

In allegato, la sentenza n. 31847 della Sezione III Cassazione Penale, pubblicata in data 24 Settembre 2025

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La responsabilità civile rientra nella categoria più ampia delle responsabilità giuridiche. In particolare la locuzione ‘responsabilità civile’ ha un duplice significato: da un lato essa indica l’intero istituto composto dalle norme cui spetta il compito di individuare il soggetto tenuto a sopportare il costo della lesione ad un interesse altrui; dall’altro può essere considerata sinonimo della stessa obbligazione riparatoria imposta al soggetto responsabile.

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