
La violazione dell’obbligo di fedeltà è conseguenza, e non causa, della crisi se il coniuge non contesta la carenza originaria di un solido rapporto e la preesistenza della crisi rispetto al tradimento.
Secondo il Tribunale di Ivrea, se i buoni fruttiferi postali sono sprovvisti di indicazioni sul termine di scadenza, Poste Italiane deve dimostrare di aver consegnato i fogli informativi al momento della sottoscrizione
Il Tribunale di Marsala ribadisce che il danno non patrimoniale ha carattere unitario e non è possibile il risarcimento separato di specifiche fattispecie di sofferenza patite dal danneggiato.
Nota dell’Avv. Andrea Basso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25890 del 22 Settembre 2025 sotto allegata, si è occupata di alcuni principi essenziali in tema di amministrazione di sostegno.
Una donna aveva adito il Tribunale di Parma per chiedere l’amministrazione di sostegno per la sorella e nel Luglio 2019, il Giudice Tutelare, dopo aver esaminato la documentazione allegata ed aver svolto CTU, aveva autorizzato l’apertura dell'amministrazione di sostegno, conferendo alla ricorrente i poteri di rappresentanza esclusiva su specifiche attività puntualmente elencate.
La signora in amministrazione di sostegno aveva presentato reclamo avverso tale decisione, rigettato dalla Corte d’Appello di Bologna, ma successivamente la Cassazione, con ordinanza n. 21887 del 11/07/2022, aveva cassato la decisione impugnata, rinviando alla Corte d’Appello di Bologna per valutare se l’esigenza di protezione della donna, già riconosciuta capace di svolgere autonomamente attività lavorativa e di curare gli aspetti di vita ordinaria, poteva essere assicurata dal marito, con particolare riguardo agli aspetti più complessi della gestione del patrimonio.
A seguito della riassunzione del giudizio, la Corte d’Appello di Bologna ha respinto nuovamente il ricorso della donna, confermando la decisione di apertura dell’amministrazione di sostegno disposta dal Giudice Tutelare di Parma, in quanto il marito non si era dimostrato in grado di svolgere la funzione vicariante sopra descritta e la ricorrente aveva manifestato vari segni di disagio, nel corso dell’intera vicenda giudiziaria.
In particolare, la donna era stata ritenuta ben capace di svolgere la propria attività di insegnante, oltre che di artista brillante, ma non era in grado di gestire gli immobili e l'eredità (ad esempio la completa trascuratezza dei beni in comproprietà, con impedimento alla comproprietaria di accedervi e di provvedere, l'immotivato rifiuto di pagamento delle imposte, il mancato pagamento delle utenze, per le quali non è stata fatta voltura, lo stato di incuria dell'abitazione e delle alberature).
Si configurava dunque nel caso di specie un'incapacità gestionale tale da generare un'oggettiva condizione di empasse, superabile solo mediante amministrazione di sostegno.
La decisione della Corte di Appello di Bologna è stata impugnata dalla donna in Cassazione, lamentando che tale provvedimento si fondasse esclusivamente sulla non condivisione di alcune decisioni assunte in relazione al patrimonio comune, che era stata qualificata come fragilità psicologica ma in realtà non rientrava nella fattispecie del bisogno di sostegno personale e gestorio, presupposto normativo dell’amministrazione di sostegno.
Gli ermellini hanno accolto il ricorso, in quanto hanno ritenuto che la decisione della Corte di appello aveva valutato la condizione della ricorrente in base ad una serie di elementi di natura indiziaria ed era arrivata a sostenere la necessità dell'intervento di sostegno in questione, mentre, nell'ambito di una valutazione complessiva, non vi sono prove sufficienti dei presupposti della misura stessa.
Nello specifico, la Corte bolognese, ai fini della decisione, aveva valorizzato alcune forme di disagio che di per sé non integravano a pieno i presupposti dell'amministrazione di sostegno, facendo riferimento ad un disturbo della personalità definito "evitante".
Tuttavia, la condotta non collaborativa della ricorrente e il suo rifiuto aprioristico di sottoporsi alle visite prescritte non escludono che la stessa sia in realtà una persona lucida, non costituiscono un indice significativo di una condizione di salute tale da rendere necessaria la nomina contestata e neppure possono lasciar presumere una menomazione o difficoltà di vita tale da renderle impossibile provvedere ai propri interessi.
Dunque, considerato che “l'ambito dei poteri da conferire all'amministratore di sostegno deve rispondere alle specifiche finalità di tutela del soggetto amministrato e non può prescindere da risultanze espressive di un chiaro e significativo stato di menomazione o difficoltà della persona che s'ipotizza bisognevole di tutela”, la Suprema Corte ha affermato quanto segue: “Nella specie non risulta sia stata accertata una condizione di menomazione individuale tale da influire su scelte gestionali coerenti con la percezione dei bisogni individuali e le carenze sembrano prospettate esclusivamente in relazione alla gestione dei beni ereditari. La pretesa incapacità di gestire beni facenti parti del compendio ereditario ben può essere ovviata con altre misure quali la nomina di un amministratore giudiziario. Il ricorso all'amministrazione di sostegno che come sopra ben evidenziato risponde a precise finalità individuate dal legislatore, non può rappresentare uno strumento per dirimere conflitti familiari afferenti alla gestione di beni ereditari per i quali esistono appositi rimedi approntati dall'ordinamento.”
Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ed ha cassato la decisione della Corte d’Appello di Bologna, cui ha rinviato la causa anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Sotto allegata, l’ordinanza n. 25890 del 22 Settembre 2025 emessa dalla Cassazione
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Giacomo Galeota
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La responsabilità civile rientra nella categoria più ampia delle responsabilità giuridiche. In particolare la locuzione ‘responsabilità civile’ ha un duplice significato: da un lato essa indica l’intero istituto composto dalle norme cui spetta il compito di individuare il soggetto tenuto a sopportare il costo della lesione ad un interesse altrui; dall’altro può essere considerata sinonimo della stessa obbligazione riparatoria imposta al soggetto responsabile.
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