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Nota dell’Avv. Andrea Basso
Il Tribunale di Ravenna, con la sentenza n. 194 del 24 Marzo 2025 sotto allegata, ha fornito un’interessante interpretazione in tema di addebito della separazione e di violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale.
Nel febbraio 2022, un uomo ha adito il Tribunale di Ravenna per chiedere la separazione giudiziale dalla moglie, sposata nel 2004, con richiesta di addebito alla donna, poiché la stessa, a metà dell’anno 2017, era andata a vivere con un altro uomo, con il quale aveva instaurato una relazione extraconiugale che, ad avviso del ricorrente, era stata la causa della rottura del matrimonio.
Nella propria memoria difensiva la donna ha invece lamentato che l’unione spirituale con il marito si era conclusa già prima dell’anno 2017. Anzi, i due avrebbero deciso di sposarsi solo “per dare un padre alla bambina” nata dalla loro relazione, in mancanza dunque di un solido rapporto, e i successivi problemi economici del marito avrebbero incrinato ancor di più il legame tra i coniugi, tanto da rendere impossibile la convivenza tra gli stessi già prima del 2017.
La domanda di addebito della separazione è stata rigettata in quanto infondata.
Ad avviso del Collegio, infatti il ricorrente non ha specificamente contestato quanto sostenuto dalla resistente sulle reali motivazioni della scelta di sposarsi, sull’assenza di un solido rapporto tra i due e neppure sulle ricadute negative delle proprie difficoltà economiche sul legame tra le parti.
Da ciò discende che la decisione della ricorrente di andare a vivere con un altro uomo, con cui era nata una relazione extraconiugale sin dalla metà del 2017, “dipese da una condizione di grave disaffezione e distacco tra i coniugi, tale da rendere intollerabile la convivenza tra gli stessi”.
Inoltre, evidenziano i giudicanti, la domanda di separazione con addebito è stata proposta dall’uomo oltre 5 anni dopo l’abbandono della casa familiare da parte della moglie: ciò suggerisce chiaramente che “l' infedeltà e l'abbandono della casa familiare da parte dell'odierna resistente non furono allora patiti dal marito come cause determinanti - all'improvviso - la crisi familiare, ma gli apparvero come la conseguenza della grave disaffezione e del profondo distacco che si era creato tra i coniugi, di cui il marito sostanzialmente prese atto, non attivando nessuna reazione nell'immediato”.
Tali considerazioni sono in linea con gli orientamenti giurisprudenziali in tema di addebito della separazione per infedeltà coniugale e di abbandono della casa familiare da parte del coniuge, richiamati dalla Suprema Corte prima di analizzare il caso di specie (cfr. Cass. ord. n. 16691/2020, ord. n. 32837/2022 e ord. n. 3426/2022), secondo i quali chi si oppone alla domanda di addebito deve provare l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà.
Per quanto attiene alle questioni economiche, il Giudice ha imposto alla resistente di versare un assegno di mantenimento per € 230,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia convivente con il padre, in quanto la ragazza è maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, avendo svolto solo lavori brevi o a chiamata. Al contrario la donna, dichiaratasi disoccupata nel giudizio, svolgeva e svolge tuttora l’attività di estetista, atteso che nel corso dell’istruttoria è emerso che quando la stessa cessò di vivere presso la casa familiare, portò con sé l'attrezzatura ivi custodita, funzionale allo svolgimento del suo lavoro di estetista.
Tale ultima circostanza è stata presa in considerazione dal Giudice anche per negare l’assegno di mantenimento chiesto dalla resistente a carico del coniuge. Infatti, non vi è alcuna trasparenza sui redditi di cui la donna disporrebbe attualmente, sicchè è impossibile valutare se la stessa abbia o meno la disponibilità di redditi sufficienti a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con il marito.
Sotto tale aspetto, la resistente non ha provato in alcun modo di essersi attivata per cercare un’attività lavorativa, nonostante la donna, in passato, abbia svolto le attività di badante ed estetista, mansioni per cui vi è forte domanda di lavoro. Dunque, in difetto di tale prova, la domanda di pagamento di un assegno di mantenimento in suo favore è infondata e va rigettata.
La casa familiare è stata pacificamente assegnata al ricorrente, il quale vi vive insieme alla figlia della coppia e ai figli della resistente.
Per tali ragioni, il Tribunale di Ravenna, ha dichiarato la separazione dei coniugi con le condizioni economiche sopra descritte ed ha disposto la compensazione delle spese di giudizio nella misura di 1/3 per via del rigetto della domanda di addebito proposta dalla ricorrente.
Sotto allegata, la sentenza n. 194 del 24 Marzo 2025 emessa dal Tribunale di Ravenna
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