Studio Legale Avv. Giacomo Galeota

Guida in stato di ebbrezza: non è reato se si è fermi in sosta con il motore acceso

Guida in stato di ebbrezza: non è reato se si è fermi in sosta con il motore acceso

Giacomo Galeota Giacomo Galeota • Pubblicato il 19 giugno 2025

Per la Cassazione, il reato di guida in stato di ebbrezza non può fondarsi sulla presenza del conducente all’interno di un veicolo con motore acceso, dovendosi dimostrare che lo stesso era alla guida o aveva deciso di guidare in stato di alterazione.

Giacomo Galeota
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Nota dell’Avv. Andrea Basso

 

Essere in stato di alterazione alcolica all’interno di un’auto ferma con il motore acceso non integra automaticamente il reato di guida in stato di ebbrezza.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39736 del 10/12/2025 sotto allegata, la quale ha accolto il ricorso di un automobilista, imputato del reato ex art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2-sexies, C.d.S. per aver guidato, in orario notturno, in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico di 2,18 g/l.

Il 25 gennaio 2022, la Polizia Stradale di Milano ovest, all’uscita della tangenziale di Milano, era stata avvicinata da un utente della strada, che aveva riferito di aver visto un'autovettura procedere zigzagando.

Poco dopo, l’autovettura era stata rinvenuta dalla Polizia Locale in sosta, con il motore acceso e due ruote sul marciapiede, mentre il conducente era accasciato sul volante. L’uomo, una volta sceso dall’auto, manifestava occhi lucidi, alito fortemente vinoso e notevoli difficoltà espressive e nella deambulazione, con un tasso alcolemico pari a 2,18 g/l in entrambe le prove effettuate.

In proposito, è consolidato orientamento giurisprudenziale quello secondo cui l’etilometro deve eseguire due misurazioni a distanza di almeno cinque minuti l’una dall’altra: un intervallo di tempo minore compromette l’attendibilità del risultato, mentre se le misurazioni sono discordanti, la condotta viene qualificata in base al valore più basso, in applicazione del principio del favor rei.

Tornando al caso in esame, la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Lodi, ha dichiarato l’imputato non punibile per particolare tenuità del fatto, attesa l'esiguità del danno e del pericolo conseguiti al reato e l'inidoneità della condotta a suscitare allarme sociale, con revoca delle sanzioni amministrative.

L’automobilista ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando l’inutilizzabilità della testimonianza de relato dell'agente di Polizia Stradale, la credibilità attribuita all'ufficiale di polizia giudiziaria e la ritenuta integrazione del tasso alcolemico sulla base degli indici sintomatici.

In primo luogo, la Cassazione ha rilevato che la ricostruzione del fatto prescinde totalmente dal contenuto della testimonianza de relato resa dall'agente di polizia stradale, la quale peraltro trova riscontro nel risultato registrato dall'etilometro, superiore al limite vigente.

L’automobilista deduce inoltre di non essere stato visto mentre guidava ma solo mentre stava dormendo sul volante, a bordo di un'auto ferma con due ruote sul marciapiede, con motore e riscaldamento accesi. Tale condotta non integrerebbe dunque la condotta di guida, specie considerando che la fermata, ossia un'auto ferma nel mezzo della carreggiata, deve essere distinta dall’ipotesi di un'auto ferma a bordo strada, in una posizione tale da non consentire di accertare la precisa scelta del conducente di circolare.

Sul punto, gli ermellini hanno precisato quanto segue: “In linea di principio, occorre ricordare che la contravvenzione prevista dall' art. 186 cod. strada sanziona "chiunque guida in stato di ebbrezza" e tale espressione è stata ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità riferibile anche a chiunque sia sorpreso in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo fermo, qualora sia possibile ricondurre tale situazione a una condotta di guida antecedente ovvero qualora sia comunque possibile qualificare come mera "fermata" tale condotta, essendo la fermata stessa una fase della circolazione.”.

Alla luce di ciò, la decisione della Corte di Appello di Milano è contraddittoria, poiché in dibattimento non è emersa la prova che l'imputato avesse, in precedenza movimentato il mezzo in area destinata al pubblico. Inoltre, nella decisione impugnata si desume, in maniera illogica, che la posizione dell'auto "parcheggiata lungo la strada con due ruote sul marciapiede e due ruote in strada" implicherebbe la fermata come fase della circolazione. Ciò non si giustifica con la mera accensione del motore se il veicolo si trova in una posizione che esula dalla nozione di circolazione stradale né tantomeno deducendo che un'autovettura con due ruote sul marciapiede alle ore 2:30 in piena notte indica in maniera univoca la temporaneità della fermata.

Dunque, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio per un nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

 

In allegato la sentenza n. 39736 del 10/12/2025 della Cassazione Penale, Sezione IV

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La responsabilità civile rientra nella categoria più ampia delle responsabilità giuridiche. In particolare la locuzione ‘responsabilità civile’ ha un duplice significato: da un lato essa indica l’intero istituto composto dalle norme cui spetta il compito di individuare il soggetto tenuto a sopportare il costo della lesione ad un interesse altrui; dall’altro può essere considerata sinonimo della stessa obbligazione riparatoria imposta al soggetto responsabile.

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