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Nota dell’Avv. Andrea Basso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20415 del 21 Luglio 2025, si è pronunciata sugli accordi tra coniugi volti a regolamentare rapporti patrimoniali in caso di crisi familiare, nel tempo sempre più riconosciuti dal nostro ordinamento e confermati con inedita forza in questa recentissima pronuncia.
Nel Novembre 2011, due coniugi avevano sottoscritto una scrittura privata ove il marito, dopo aver riconosciuto che la consorte aveva contribuito con il proprio stipendio al benessere della famiglia e al pagamento del mutuo contratto per la ristrutturazione dell'appartamento, solo a lui intestato, e altresì che la somma depositata nel conto corrente proveniva dall'eredità dei di lei genitori, dichiarava che, in caso di separazione, sarebbe divenuto debitore nei confronti della donna per la somma di € 146.400,00, mentre quest'ultima rinunciava, in suo favore, ad alcuni beni mobili, nello specifico ad un’imbarcazione, all’arredo dell'appartamento e a somme di denaro depositate in conto corrente.
Il Tribunale di Brescia aveva respinto la domanda dell’uomo volta ad accertare la nullità della scrittura privata per contrarietà all’ordine pubblico e a norme imperative di legge, ossia i diritti e doveri reciproci ed inderogabili dei coniugi, pertanto aveva accolto la domanda riconvenzionale della donna, nel frattempo separata, condannando l’ex marito a pagare la somma indicata nella scrittura privata.
La Corte di Appello di Brescia, nel Maggio 2024, aveva confermato la sentenza del Tribunale, ribadendo che, secondo la giurisprudenza di legittimità, gli accordi tra i coniugi che vogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio sono pienamente validi, poiché la conclusione dell’unione coniugale è una mera condizione sospensiva apposta al contratto, espressione dell’autonomia negoziale diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c. Inoltre, una volta verificatasi la separazione, l'obbligazione restitutoria assunta dal marito era giustificata dal riequilibrio delle risorse economiche che i coniugi avevano voluto reciprocamente assicurarsi, mentre il diritto/dovere di assistenza morale e materiale durante il matrimonio era estraneo agli accordi.
L’uomo ha impugnato tale decisione in Cassazione, con ricorso articolato in due motivi.
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta che la Corte di Appello non ha dichiarato nulla la scrittura privata per contrarietà alle norme imperative del codice civile che disciplinano il rapporto matrimoniale.
Dopo aver ritenuto infondato il primo motivo, gli Ermellini hanno ripercorso l’iter giurisprudenziale che ha progressivamente valorizzato l'autonomia negoziale privata dei coniugi, anche nella fase patologica della crisi, tanto che anche il legislatore ha riconosciuto la possibilità di concordare le condizioni per la regolamentazione della crisi matrimoniale.
Dunque, come ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, è ormai consolidato principio quello secondo cui: “i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori" (Cfr. (Cass. civ. sent. n. 18066/2014, ordinanza n. 13366/2024).
Alla luce di ciò, i giudici hanno confermato che la scrittura privata è perfettamente lecita, perché prevede un riconoscimento di debito in favore della moglie, a fronte dell'apporto finanziario della stessa per il restauro dell'immobile di proprietà del marito e per l'acquisto del mobilio e di beni mobili registrati, ma riconosce anche al marito un'imbarcazione, un motociclo, l'arredamento della casa familiare nonché una somma di denaro, regolamentando in modo libero, ragionato ed equilibrato l'assetto patrimoniale dei coniugi in caso di scioglimento della comunione legale. A ciò si aggiunga che la condizione sospensiva apposta alla scrittura privata è lecita, atteso che nessuna norma imperativa vieta ai coniugi, prima o durante il matrimonio, di riconoscere l'esistenza di un debito verso l'altro e di subordinarne la restituzione all'evento, futuro ed incerto, della separazione coniugale.
Il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamentava l’erroneità dell’interpretazione dei canoni contrattuali rispetto al contenuto letterale degli accordi conclusi tra le parti, è stato dichiarato inammissibile, poiché i motivi di ricorso per Cassazione non possono riguardare la mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata: suggerendo un’interpretazione della scrittura privata diversa da quella operata dai giudici d’appello, si ricade infatti in una valutazione di merito, poiché non si individua la violazione di una specifica norma.
Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ed ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.000,00, oltre accessori di legge, nonché al pagamento dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Sotto allegata, l’ordinanza n. 20415 del 21 Luglio 2025 emessa dalla Cassazione
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