Studio Legale Avv. Giacomo Galeota

Motociclista cade per un dosso non segnalato: Comune condannato

Motociclista cade per un dosso non segnalato: Comune condannato

Giacomo Galeota Giacomo Galeota • Pubblicato il 03 settembre 2025

Secondo la Cassazione, per la responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente dimostrare il nesso tra cosa ed evento dannoso, senza dover provare l’esistenza di un’insidia.

Giacomo Galeota
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Avvocato
Mi dedico all'attività professionale di Avvocato e, al contempo, all'attività divulgativa e formativa, pubblicando articoli e approfondimenti in materia di risarcimento danni, responsabilità civile, diritto penale e diritto di famiglia, partecipando ad eventi e corsi, organizzati in tutto il territorio nazionale, su tematiche attinenti alla protezione dei dati personali e sulle questioni di maggior interesse riguardanti il rapporto tra diritto e mondo del web e delle nuove tecnologie.
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La violazione dell’obbligo di fedeltà è conseguenza, e non causa, della crisi se il coniuge non contesta la carenza originaria di un solido rapporto e la preesistenza della crisi rispetto al tradimento.

Nota dell’Avv. Andrea Basso

 

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8450 del 31 Marzo 2025 sotto allegata, è tornata ad occuparsi della responsabilità ex art. 2051 c.c. degli enti proprietari delle strade a seguito di sinistri causati dalla scarsa manutenzione della sede stradale.

Il proprietario ed il conducente di un motociclo avevano citato in giudizio il Comune di Capaccio Paestum dinanzi al Tribunale di Salerno per un sinistro stradale verificatosi nel suddetto comune il 30 luglio 2008, alle ore 19:25 circa, a causa della presenza, sull'asfalto, di un dosso non segnalato, che aveva innescato la caduta del mezzo con lesioni al conducente e danni al veicolo stesso.

Il Tribunale di Salerno aveva accolto la domanda risarcitoria, tuttavia la Corte di Appello di Salerno ha riformato tale sentenza, sostenendo che, in base agli atti di causa, al momento del sinistro non vi era una situazione di pericolo occulta, imprevista e imprevedibile, atteso che il naturale dislivello del manto stradale era ben visibile, la strada era totalmente asfaltata, con andatura rettilinea e l’evento si era verificato in condizioni di piena visibilità, ossia in estate alle 19:25 circa.

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello dinanzi alla Cassazione, lamentando, da un lato, la non corretta applicazione del regime di responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c. - con un erroneo richiamo a concetti di insidia, trabocchetto, imprevedibilità ed inevitabilità propri della disciplina ex art. 2043 c.c. – e dall’altro lato, la mancata graduazione delle responsabilità tra le parti coinvolte, considerate le circostanze di fatto e la pericolosità intrinseca della cosa.

La Cassazione ha dichiarato fondato il ricorso, con particolare riferimento al primo motivo.

In particolare, gli ermellini, dopo aver riepilogato i principali orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., hanno affermato quanto segue: “"in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile".

Nella sentenza impugnata, si afferma che la colpa del danneggiato è sufficiente a ridurre l’efficienza di causalità materiale con la cosa, relegandola al rango di mera "occasione" di verificazione dell'evento dannoso, ma tale ragionamento non è applicabile ai danni materiali riportati dal veicolo, rispetto ai quali la condotta di guida si atteggia come fatto del terzo.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto in appello, la natura insidiosa della cosa in custodia e la percepibilità ed evitabilità dell’insidia da parte del danneggiato sono irrilevanti sul piano dell’accertamento causale, in quanto elementi del tutto estranei alla fattispecie dell’art. 2051 c.c.

Peraltro, i giudici di legittimità hanno precisato che il danneggiato deve provare solo il nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso, mentre è il custode a dover dimostrare la sussistenza della natura insidiosa della cosa e della colpa del danneggiato, con caratteristiche tali da consentire, in base ad un rigoroso apprezzamento di fatto, di raffigurarli come idonei ad attenuare o elidere il nesso di causalità con la cosa custodita.

Dunque, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata ed ha rinviato alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, per decidere sul merito e sulle spese di lite, comprese quelle di legittimità, nel rispetto del seguente principio di diritto: "la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente la dimostrazione del nesso tra "res" ed evento dannoso, potendo tale responsabilità escludersi grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo, rispettivamente anche solo colpose e imprevedibili".

In allegato, l’ordinanza n. 8450 del 31 Marzo 2025 della Cassazione civile, Sezione III

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La responsabilità civile rientra nella categoria più ampia delle responsabilità giuridiche. In particolare la locuzione ‘responsabilità civile’ ha un duplice significato: da un lato essa indica l’intero istituto composto dalle norme cui spetta il compito di individuare il soggetto tenuto a sopportare il costo della lesione ad un interesse altrui; dall’altro può essere considerata sinonimo della stessa obbligazione riparatoria imposta al soggetto responsabile.

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