Studio Legale Avv. Giacomo Galeota

Assegno divorzile: Sì anche nelle unioni civili

Assegno divorzile: Sì anche nelle unioni civili

Giacomo Galeota Giacomo Galeota • Pubblicato il 03 settembre 2025

Secondo la Cassazione, l’assegno divorzile nelle unioni civili è giustificato dalla funzione assistenziale e può sussistere anche la funzione perequativo-compensativa.

Giacomo Galeota
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Avvocato
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La violazione dell’obbligo di fedeltà è conseguenza, e non causa, della crisi se il coniuge non contesta la carenza originaria di un solido rapporto e la preesistenza della crisi rispetto al tradimento.

Nota dell’Avv. Andrea Basso

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25495 del 17 Settembre 2025 sotto allegata, ha affermato un importante principio in tema di assegno divorzile nelle unioni civili, che costituisce un significativo passo avanti nell’ottica della parificazione tra le unioni di persone dello stesso sesso e i matrimoni tradizionali.

Due donne si erano unite civilmente nel Dicembre 2016 e nell’Agosto 2018 avevano manifestato dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile la volontà di sciogliere l’unione.

Era stato dunque instaurato un giudizio per lo scioglimento dell’unione dinanzi al Tribunale di Pordenone, il quale, con sentenza del 29/01/2020 aveva riconosciuto in favore di una coniuge un assegno per € 550,00 mensili.

La Corte di Appello di Trieste, nel Luglio 2020 aveva respinto la domanda di riconoscimento dell'assegno e la domanda di restituzione delle somme corrisposte nel corso del giudizio, pertanto era stata adita la Corte di Cassazione, la quale ha rinviato alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, per accertare nuovamente i presupposti necessari per il riconoscimento dell'assegno, da valutarsi in relazione alla diversa prospettiva temporale, segnata dall'estensione della durata del rapporto al periodo di convivenza che ha preceduto la costituzione dell'unione civile.

La Corte di Appello di Trieste, considerato che la convivenza era iniziata nel 2013 e che vi era una forte disparità reddituale tra le parti, ha nuovamente riconosciuto un assegno nella misura di € 550,00 mensili.

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per Cassazione, articolato in tre motivi, mentre l’altra parte ha depositato controricorso.

I giudici di legittimità hanno ritenuto parzialmente fondato il ricorso.

Dopo aver precisato che la perdita di una chance lavorativa non è di per sé sufficiente ad integrare i presupposti per l’assegno per lo scioglimento dell’unione civile, i giudici di legittimità hanno ritenuto opportuno precisare la differenza tra assegno di mantenimento ed assegno divorzile: mentre il primo presuppone la permanenza del vincolo matrimoniale, pur nella condizione di separazione, e si fonda sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, al fine di garantire la conservazione del tenore di vita tenuto durante il matrimonio, il secondo presuppone lo scioglimento del matrimonio, sicché sussiste solo un vincolo di solidarietà post-coniugale, mentre ciascun ex coniuge è chiamato all’autoresponsabilità.

Dunque, l’assegno di divorzio non ha lo scopo di livellare le disparità economiche tra le parti, come ormai chiarito dalla Suprema Corte nei suoi più recenti orientamenti.

Nello specifico, vi è esigenza assistenziale quando l’ex coniuge non ha risorse economiche sufficienti a vivere dignitosamente e non può concretamente procurarsele, mentre per la funzione perequativa-compensativa occorre che lo squilibrio economico sia conseguenza delle scelte fatte nella vita matrimoniale e l’importo del contributo va parametrato all’apporto che il richiedente dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale.

Secondo la Corte, “si opera quindi una complessiva ponderazione dell'intera storia della coppia, rendendo anche una prognosi futura, ove parità e solidarietà si coniugano con il principio di autoresponsabilità, svincolando l’assegno dal criterio del tenore di vita, parametrandolo invece a un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare”.

Tali considerazioni valgono anche per l’assegno divorzile chiesto a seguito dello scioglimento di un’unione civile, atteso che nella disciplina del matrimonio tra persone dello stesso sesso, pur non essendovi la separazione e l’assegno di mantenimento, si fa esplicito richiamo all’art. 5 comma 6 della Legge sul divorzio, che introduce l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

Ad avviso degli ermellini, la sentenza impugnata si limita ad accertare la disparità economica delle parti e il sacrificio di una prospettiva di carriera, mentre, ai fini del requisito assistenzale, doveva essere valutato “se le risorse, attuali e potenziali, di cui gode la [ricorrente] fossero sufficienti (o meno) ad assicurarle una vita dignitosa e autonoma, anche se attestata su un tenore di vita più basso di quello che le risorse della sua partner le avrebbero consentito”.

Per quanto riguarda invece la funzione compensativa, anch’essa erroneamente valutata nella sentenza impugnata,“si valuta non soltanto il sacrificio che uno dei due abbia fatto, ma lo scopo e il frutto di questo sacrificio, perché la condotta di ciascuno dei due deve essere coerente con quello che è l'impianto solidaristico proprio non soltanto del matrimonio ma anche dell'unione civile, formazione sociale connotata da doveri di assistenza morale e materiale al pari del matrimonio”.

In definitiva, la Corte di Appello di Trieste non ha pienamente adempiuto al mandato conferito con il rinvio dalla Suprema Corte, sicchè è stato disposto un ulteriore rinvio ai giudici di secondo grado, chiamati ad un nuovo esame e alla liquidazione delle spese di legittimità, secondo il seguente principio di diritto: Nell’ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l’assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativocompensativa. Mentre la prima va individuata nella inadeguatezza di mezzi sufficienti ad una vita autonoma e dignitosa e nella impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo, la seconda ricorre se lo squilibrio economico tra le parti dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in quanto detto sacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo al ménage domestico e alla formazione del patrimonio comune e dell’altra parte. Con la precisazione che la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell’avente diritto; se invece ricorre anche la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, l’assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell’altra parte.”

 

Sotto allegata, l’ordinanza n. 25595 del 17 Settembre 2025 emessa dalla Cassazione

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