Studio Legale Avv. Giacomo Galeota

Passaggio con il semaforo rosso: termini per la notifica del verbale.

Passaggio con il semaforo rosso: termini per la notifica del verbale.

Giacomo Galeota • Pubblicato il 27 ottobre 2023

La notifica del verbale relativo all'infrazione accertata con il sistema T-Red deve avvenire entro 90 giorni dall'avvenimento dell’infrazione.

Giacomo Galeota
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Avvocato
Mi dedico all'attività professionale di Avvocato e, al contempo, all'attività divulgativa e formativa, pubblicando articoli e approfondimenti in materia di risarcimento danni, responsabilità civile, diritto penale e diritto di famiglia, partecipando ad eventi e corsi, organizzati in tutto il territorio nazionale, su tematiche attinenti alla protezione dei dati personali e sulle questioni di maggior interesse riguardanti il rapporto tra diritto e mondo del web e delle nuove tecnologie.
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Nota del Dott. Andrea Basso

Il Codice della Strada disciplina in maniera severa le ipotesi in cui il conducente di un’autovettura attraversa un’intersezione nel momento in cui il semaforo è rosso, in quanto l'articolo 146 comma 3 prevede per il trasgressore il pagamento di una sanzione amministrativa che va da euro 167 a euro 666, nonché con la decurtazione di 6 punti della patente. La normativa di riferimento prevede altresì, al comma 3-bis del medesimo articolo, che il soggetto che commette tale violazione per almeno due volte in un periodo di due anni, venga punito con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

Data la pericolosità della condotta in discorso e la rigorosità della normativa, i comuni si stanno attrezzando con delle apparecchiature fotografiche in grado di accertare in maniera puntuale l'effettiva violazione, quali ad esempio il sistema T-Red e quello Velocar Red e Speed Evo, che sono presenti sempre più di frequente negli incroci regolati da semaforo delle nostre città. Tali strumenti, data la loro importanza, necessitano di omologazione e di regolare taratura metrologica, ed è obbligo delle pubbliche amministrazioni garantirne il corretto funzionamento.

Tuttavia, stante l'impossibilità di constatare immediatamente la violazione attraverso tali sistemi, è opportuno conoscere il termine entro cui l'organo accertatore è tenuto ad effettuare la notifica del verbale nei confronti dell'automobilista trasgressore.

Sul punto, si deve partire dal disposto dell'art. 201 del Codice della Strada, secondo il quale “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore, o, quando questi non sia stato identificato […], ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento”.

Dunque, secondo il testo di riferimento, nell'ipotesi in cui l'automobilista che ha commesso l'infrazione non sia stato fermato dagli agenti nell’immediatezza, il termine di notifica del verbale è di 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione. Il termine previsto è perentorio, in quanto la notifica oltre tale termine estingue l'obbligo di pagamento e rende la sanzione amministrativa non dovuta.

La questione del dies a quo non è pero pacifica, posto che il Ministero dell'Interno, con nota del 07 novembre 2014, ha chiarito che, salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi, il termine debba iniziare a decorrere a partire dal giorno della commessa violazione.

Tale orientamento è stato fatto proprio in più occasioni anche dalla Cassazione, ex multis con sentenza n. 7066 del 21/03/2018, nel quale la Suprema Corte ha superato il dato normativo sopra citato, privando di rilevanza il momento in cui viene accertata l'infrazione rispetto all'effettiva realizzazione.

Come sopra esposto, il corretto computo del giorno da cui far decorrere il termine assume rilevanza fondamentale nelle violazioni accertate con strumenti tecnologici, quali autovelox e videosorveglianza semaforica, che per le loro stesse caratteristiche sono a contestazione differita. Possono infatti passare anche 7 giorni tra il momento in cui l'automobilista ha posto in essere l'infrazione e quello in cui l'agente accertatore eleva il verbale, e l'errato computo del giorno in cui far decorrere il termine può avere conseguenze significative alla luce della perentorietà del termine in discorso, specie considerando che le pubbliche amministrazioni spesso notificano verbali oltre il termine previsto, facendo leva sul primo orientamento.

Dunque, precisato come la giurisprudenza propenda per la soluzione secondo cui la notifica del verbale deve avvenire entro 90 giorni dal momento in cui si commette l'infrazione, altrettanta importanza riveste la corretta determinazione del giorno entro cui la notifica deve concludersi, il cd. dies ad quem.

A tal proposito, il già citato articolo 201 C.d.S. richiama la disciplina delle notificazioni di cui al codice di procedura civile, nel senso che la notifica del verbale sarà tempestiva se, entro 90 giorni dall'infrazione, il plico viene consegnato ad uno degli organi preposti, quali ad esempio l'ufficiale giudiziario, il messo comunale o l'ufficio postale.

In questo caso, la giurisprudenza ha in più occasioni confermato tale orientamento, seguendo il principio generale espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 477/2002, in forza del quale il richiamo alle norme del c.p.c. sulle notificazioni operato anche nell'ambito di atti non processuali, consente di attribuire effetto agli atti compiuti al terzo e non direttamente alla parte.

Tale visione appare coerente con le esigenze del sistema, in quanto la pubblica amministrazione viene tutelata rispetto ai ritardi degli organi di notifica, a condizione tuttavia che l'organo accertatore abbia diligentemente provveduto a rispettare i termini previsti.

In ultima analisi, nell'ipotesi in cui venga notificato un verbale per violazione dell'articolo 146 comma 3, accertata con i più moderni strumenti di rilevazione automatica, l'automobilista trasgressore ha la possibilità di evitare le pesanti sanzioni ivi previste, dimostrando che le forze dell'ordine non hanno rispettato il termine di 90 giorni dall'infrazione per la notifica.

Oltre al mancato rispetto del termine di notifica, altri motivi che rendono illegittimo il verbale possono essere le ipotesi in cui il passaggio con il semaforo rosso sia giustificato da un comprovato stato di necessità o anche quando le fotografie solitamente allegate al verbale non sono idonee a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la reale commissione dell'infrazione.

Se si rientra in almeno una delle seguenti casistiche, il verbale è ingiustificato e sarà opportuno farsi assistere da un legale per presentare un ricorso al Giudice di Pace territorialmente competente, volto ad annullare il provvedimento e le sanzioni amministrative con lo stesso comminate

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Competenze diversificate, in più settori del diritto

La responsabilità civile rientra nella categoria più ampia delle responsabilità giuridiche. In particolare la locuzione ‘responsabilità civile’ ha un duplice significato: da un lato essa indica l’intero istituto composto dalle norme cui spetta il compito di individuare il soggetto tenuto a sopportare il costo della lesione ad un interesse altrui; dall’altro può essere considerata sinonimo della stessa obbligazione riparatoria imposta al soggetto responsabile.

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