Studio Legale Avv. Giacomo Galeota

Buoni fruttiferi postali: Poste Italiane ha l’obbligo di trasparenza e informazione.

Buoni fruttiferi postali: Poste Italiane ha l’obbligo di trasparenza e informazione.

Giacomo Galeota Giacomo Galeota • Pubblicato il 10 luglio 2024

Secondo il Tribunale di Ivrea, se i buoni fruttiferi postali sono sprovvisti di indicazioni sul termine di scadenza, Poste Italiane deve dimostrare di aver consegnato i fogli informativi al momento della sottoscrizione

Giacomo Galeota
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Nota dell’Avv. Andrea Basso

 

Il Tribunale di Ivrea, con la sentenza n. 467 del 27 Marzo 2025 sotto allegata, si è occupato della questione dei buoni fruttiferi postali sprovvisti di indicazione sul termine della scadenza e della relativa prescrizione.

Un risparmiatore ha citato in giudizio Poste Italiane S.p.a. dinanzi al Tribunale di Ivrea, chiedendo il risarcimento del danno per complessivi € 25.000,00, pari al valore nominale dei cinque buoni fruttiferi postali sottoscritti il 11/08/2001, lamentando la violazione dei doveri informativi da parte dell’intermediario.

Nell’Agosto 2001, il risparmiatore aveva sottoscritto 5 buoni fruttiferi postali (“BFP”) dal valore di euro 5.000 cadauno, su moduli ove era indicata la dicitura “buono postale fruttifero a termine”, con l’aggiunta a penna della serie “AA2”.

Recatosi nel gennaio 2022 presso lo sportello di Poste Italiane s.p.a. al fine di ottenere il rimborso dei titoli, l’uomo apprendeva allo sportello che non era possibile procedere al rimborso della sorte capitale e neppure degli interessi, in quanto i titoli erano prescritti stante il decorso di più di dieci anni dalla scadenza, prevista a 7 anni dalla data di emissione.

Il risparmiatore aveva tempestivamente avanzato reclamo nei confronti di Poste Italiane, sostenendo che i buoni fossero privi di indicazioni di scadenza e sprovvisti di timbri e tagliandi indicanti il rendimento e la durata, ma Poste non aveva accolto il reclamo.

Dunque, il risparmiatore ha adito il Tribunale per ottenere il risarcimento del danno, pari all’importo dei predetti buoni oltre rivalutazione monetaria, per responsabilità precontrattuale di Poste, stante la violazione dei doveri informativi della stessa nei confronti dei suoi clienti.

Poste Italiane si è costituita in giudizio sostenendo che, al momento del rilascio dei titoli in discorso, ai sottoscrittori era stato consegnato il Foglio Informativo ove erano descritte la serie di appartenenza, i rendimenti e le condizioni inerenti alla serie e che peraltro, nei propri locali aperti al pubblico, sono sempre stati esposti avvisi al pubblico sulle condizioni praticate ai titoli. Inoltre, ad avviso dell’intermediario, non era necessario apporre alcuna data di scadenza e/o di prescrizione sui titoli sia per espressa previsione normativa, sia in quanto le caratteristiche estetiche dei Buoni erano conformi a quanto disposto dalla normativa di riferimento.

Perciò, ad avviso dell’intermediario, l’attore era in possesso di tutte le informazioni utili per poter riscuotere i propri titoli entro la data di prescrizione, ossia entro il 12 agosto 2018, sicchè la perdita di quanto investito nei buoni derivava dalla prescrizione del diritto che in precedenza sussisteva nel patrimonio dell’attore e non dagli allegati inadempimenti di Poste Italiane.

Il Tribunale di Ivrea, dopo aver rilevato che sulla questione vi è un contrasto giurisprudenziale, ha ritenuto fondata la domanda del risparmiatore, dando seguito all’orientamento espresso in ultimo dal Tribunale di Roma, con la sentenza 10051/2024 del 10/6/2024.

Preliminarmente, il giudicante ha inteso delineare il quadro normativo di riferimento, partendo dall’art.2 co.2 del D. Lgs. 284/1999 (Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) il quale, com’è noto, dispone che: “Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, sono stabilite le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e degli altri prodotti finanziari di cui al comma 1, lettera b), nonché emanate le norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori.”. Inoltre, nel D.M. del 19/12/2000 adottato dal Ministro del Tesoro è stabilito che: “Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento” e, all’art. 6, che “Poste italiane S.p.a. espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (…) I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.

Considerato che è principio consolidato in diritto quello secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, è onere del debitore convenuto provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, nel caso di specie Poste Italiane non ha provato in giudizio, come era invece suo onere, di avere adempiuto alle prescrizioni dettate dal citato D.M: infatti, non è stata data prova dell’avvenuta consegna all’attore, al momento della sottoscrizione dei titoli, di un foglio informativo contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni e segnatamente l’indicazione del termine di scadenza, essendo apposta sul titolo la sola dizione “a termine” e l’indicazione della data di prescrizione del diritto al rimborso.

Inoltre, pur ritenuto che i buoni fruttiferi postali debbano considerarsi titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c. e non titoli di credito, ciò non esclude che il rapporto negoziale instauratosi tra l’emittente e il sottoscrittore dei titoli, sia disciplinati dai principi della responsabilità contrattuale, tra cui quei principi di correttezza e buona fede, da garantire sia nella fase precontrattuale che nella successiva fase esecutiva del rapporto.

In tale ottica, il risparmiatore deve attivarsi per conoscere gli elementi disciplinanti il rapporto non espressamente indicati nel titolo, ma ciò è possibile solo ove Poste consegni il foglio informativo come previsto dalla norma, adempiendo così al suo obbligo di informazione, sia pubblicitaria (ex art.6 co.1 D.M. 19/12/2000) sia di trasparenza al momento del collocamento del buono (art.3 co.1).

Ad avviso del Tribunale, invero “Tale obbligo avrebbe pertanto imposto a Poste Italiane, nell’ambito di un rapporto “asimmetrico” quale quello che si instaura con i risparmiatori, di adoperarsi affinchè le regole disciplinanti detto rapporto fossero massimamente chiare e comprensibili onde assicurare scelte consapevoli in capo al risparmiatore. Né può ritenersi che la sola affissione presso gli uffici postali di avvisi sulle condizioni praticate sia equipollente alla consegna di fogli informativi dettagliati, tant’è che il D.M. ha espressamente previsto che detti avvisi (prescritti dal cit.art.6 D.M. 19/12/2000) rinviino a “fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori”.

Dunque, è necessario garantire al risparmiatore una piena consapevolezza riguardo alla tipologia dell’investimento, oltre che alla scadenza e al suo conseguente regime giuridico prescrizionale, perché da questo dipende l’integrale soddisfacimento dell’interesse creditorio, con conseguente tutela dell’interesse al risparmio di cui all’art. 47 Cost.

Il Giudice ha inoltre evidenziato che la funzione stessa dei buoni postali, destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, è incompatibile con l’attribuzione, in capo al risparmiatore, dell'onere di reperire la specifica disciplina relativa alla scadenza del titolo e alla decorrenza del termine di prescrizione: ciò comprometterebbe le esigenze di tutela del risparmio diffuso cui si ispirano le norme di riferimento, che espressamente impongono di riportare sui titoli i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, così da consentirgli di valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento.

In definitiva, ad avviso del giudicante, “va confermato il principio affermato da quella parte della giurisprudenza di merito per cui, rispetto a buoni fruttiferi postali che non riportino indicazioni circa la durata e, quindi, circa il termine di scadenza, costituente il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso, a fronte della mancata consegna, al momento della loro sottoscrizione, di specifici fogli informativi, si deve ritenere che l’intermediario non abbia assolto al proprio onere di trasparenza e informazione”.

Per tali ragioni, il Tribunale di Ivrea, rilevata la prescrizione dei buoni postali fruttiferi in oggetto, ha condannato Poste Italiane a risarcire il danno subito dall’attore, pari ad € 25.000,00, ossia l’importo versato all’atto della sottoscrizione di tali buoni, oltre rivalutazione ISTAT su detta somma dalla data di acquisto dei Buoni a quella di instaurazione del giudizio.

Spese di lite integralmente compensate tra le parti, stante l’esistenza di un contrasto in giurisprudenza sull’oggetto di cui al giudizio.

 

 

In allegato, la sentenza n. 467 del 27 Marzo 2025 emessa dal Tribunale di Ivrea

Buoni fruttiferi postali: Poste Italiane ha l’obbligo di trasparenza e informazione.
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