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Per la Suprema Corte, il diritto al mantenimento del figlio ultra-maggiorenne, non ancora laureato, viene escluso dal principio di autoresponsabilità
Per la Suprema Corte, il confine tra le due fattispecie di reato è costituito dalla fine della convivenza
Nota dell’Avv. Andrea Basso
Il Tribunale di Marsala, con la sentenza n. 656 del 23 Settembre 2024, ha condannato ai sensi dell’art. 2051 c.c. il Comune a risarcire i danni riportati da un’anziana a seguito della caduta causata da un dislivello non visibile.
Con atto di citazione, un’anziana citava in giudizio l’Ente pubblico proprietario del Cimitero Nuovo, domandando il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. o, in subordine, ex art. 2051 c.c., riportati in conseguenza di una caduta avvenuta la mattina del giorno di Natale del 2019.
Quel giorno l’attrice, mentre usciva da un bagno pubblico, è inciampata a causa di un dislivello non percepibile e non visibile, in quanto poco distinguibile dalla restante pavimentazione. Dopo essere stata trasportata al Pronto Soccorso, alla donna era stata diagnosticata la "frattura scomposta pluriframmentaria del terzo prossimale della diafisi omerale di dx estesa al collo e al trochite con risalita del moncone distale", perciò si era reso necessario un intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo in data 28/12/19.
Nel corso del giudizio, le prove testimoniali hanno consentito di ricostruire la dinamica del sinistro, in quanto è emerso che era una giornata buia e nuvolosa, che all'interno del bagno del cimitero non c'era luce elettrica poiché mancavano le lampadine e che vi era un gradino, non illuminato, né segnalato, né assistito da striscia antiscivolo, che risultava visibile entrando ma non uscendo dal bagno.
L’ente convenuta ha eccepito che il danno era attribuibile ad esclusiva colpa dell’anziana e che non vi erano insidie non visibili o altri elementi di reale pericolosità dei luoghi.
Tuttavia il giudicante, facendo proprie le considerazioni del C.T.U., ha ritenuto la natura insidiosa del dislivello, non adeguatamente segnalata da parte dell'Ente proprietario, custode della struttura, e, anzi, ancor più pericolosa per via della colorazione uniforme dei due livelli di pavimentazione.
Dopo aver stabilito un concorso colposo dell’attrice nella misura del 30% per la condotta imprudente della stessa, la quale si sarebbe fatta accompagnare nel bagno privo di illuminazioni senza l’aiuto della figlia, il Giudice ha proceduto alla quantificazione del danno, in particolare relativo alla voce del danno non patrimoniale.
Sul punto, il Giudice ha richiamato il seguente principio di diritto: "Il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l'obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione".
E’ stato inoltre ribadito che la personalizzazione del danno richiede l’accertamento di “specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione”, specie considerato che la lesione alla capacità di lavoro generica rientra nelle conseguenze ordinarie del danno alla salute.
Nel caso di specie, la personalizzazione del danno è stata esclusa, in quanto non è stato allegato nulla di specifico in ordine a conseguenze peculiari ed eccezionali dell'evento dannoso.
Pertanto, il Tribunale di Marsala ha condannato l’ente convenuto al risarcimento, in favore dell’attrice, della somma di € 26.532,96, comprensiva di interessi legali dalla data del sinistro e di rivalutazione di anno in anno sino al deposito della sentenza, nonché al pagamento delle spese di lite, previa compensazione di 1/3.
In allegato, la sentenza n. 656 del 23 Settembre 2024 del Tribunale di Marsala
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Giacomo Galeota
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