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Sospensione del mutuo a fronte dell’emergenza coronavirus

Sospensione del mutuo a fronte dell’emergenza coronavirus

Giacomo Galeota Giacomo Galeota • Pubblicato il 27 ottobre 2023

Sospensione del mutuo a fronte dell’emergenza coronavirus

Giacomo Galeota
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Avvocato
Mi dedico all'attività professionale di Avvocato e, al contempo, all'attività divulgativa e formativa, pubblicando articoli e approfondimenti in materia di risarcimento danni, responsabilità civile, diritto penale e diritto di famiglia, partecipando ad eventi e corsi, organizzati in tutto il territorio nazionale, su tematiche attinenti alla protezione dei dati personali e sulle questioni di maggior interesse riguardanti il rapporto tra diritto e mondo del web e delle nuove tecnologie.
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Il parere di seguito proposto analizza pregi, difetti e modalità di sospensione dei mutui a fronte delle misure emergenziali approvate con il decreto "cura Italia"

L'intervento del Governo con l’attuale decreto legge denominato “Cura Italia”, sulla tematica riguardante i mutui stipulati per l’acquisto di prima casa è parso, a parere di chi scrive, piuttosto blando e poco coraggioso. Il nuovo provvedimento tratta nello specifico la questione all’art. 53, facendo un mero rimando a normative già esistenti e, in particolare, al c.d. “Fondo Gasparrini”. Per meglio comprendere quindi l’incisività della misura emanata dal Governo sulla tematica in commento, occorre un breve rimando alla normativa richiamata dall’ultimo decreto.

Il Fondo di garanzia Gasparrini è stato a suo tempo istituito per offrire aiuto a tutte quelle famiglie che si trovavano in situazioni di oggettiva difficoltà ad onorare le rate del proprio mutuo, a fronte di uno dei seguenti requisiti:

1.      perdita del lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato,

2.      insorgenza di condizioni di non autosufficienza,

3.      morte o invalidità grave di un componente del nucleo familiare,

4.      ISEE non superiore a 30.000€.

Tale normativa inoltre non prevede l’accesso a quei soggetti intestatari di mutuo con ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato.

Già in tempi normali, quest’ultimo requisito sembra essere in contro tendenza con quello che vuole essere un sostegno rivolto a persone economicamente più svantaggiate. Ci si domanda infatti se il ritardo nei pagamenti non sia già di per sé, in correlazione ad un ISEE inferiore a 30.000 €, un requisito che dovrebbe favorire l’accesso al fondo anziché impedirlo, vista la palese difficoltà di chi si trova nella suddetta doppia condizione.

Appare pertanto pacifico ed opportuno, laddove ci si trovi in presenza di un soggetto non in linea con i pagamenti o, peggio ancora, sottoposto a procedura giudiziale per il recupero del credito da parte dell’istituto erogante il mutuo, concedere un’opportunità per rimettersi in linea con i pagamenti attraverso una sospensione delle rate. Con l’accesso a tale Fondo, era ed è quindi possibile richiedere ed ottenere, previa verifica delle suindicate condizioni, ognuna delle quali deve essere supportata e provata da idonea documentazione, la sospensione delle rate dei contratti di mutuo stipulati per l'acquisto della prima casa.

Le uniche variazioni apportate dal Governo con il nuovo decreto legge “Cura Italia”, sono da rinvenirsi nella possibilità di accesso al Fondo suindicato, anche da parte di lavoratori autonomi e liberi professionisti “che autocertifichino […] di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus” oltre alla possibilità di accedere alla richiesta senza la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Posto che risulta senz’altro importante l’accesso anche ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti alla tutela suindicata, sebbene tale opzione doveva già ricorrere senza la necessità di un’emergenza sanitaria globale, essendo, spesso e volentieri, le partite iva quelle meno considerate in assoluto, per il resto le uniche varianti rispetto alla normativa vigente apportate dal nuovo decreto sono quelle di aver incrementato la possibilità di accesso al fondo di un ulteriore requisito, quello appunto riferito alla presenza del COVID-19, e di consentire l’inoltro dell’istanza senza l’onere di dover presentare il mod. ISEE, cosa che ci sembra quanto meno sensata, in un periodo in cui gli uffici restano aperti soltanto per le necessità strettamente urgenti. Caricare in questo momento i CAAF di richieste di ISEE con conseguenti file agli uffici sarebbe risultato effettivamente fuori luogo.

In ogni caso, avrebbe riscosso maggior gradimento un decreto più coraggioso ed incisivo, considerata l’attuale situazione di grave emergenza sanitaria che ha a sua volta generato una profonda incertezza economica con ripercussioni, soprattutto sulle fasce più deboli che sicuramente non tarderanno ad arrivare.

Tanto per fare un esempio, poteva essere più tutelante, proprio per garantire un maggior riguardo alle fasce più deboli, una disposizione che sospendesse tutti i mutui di prima casa, magari ridimensionando il limite della somma mutuata di 250.000 € a 150.000 € prevista dal richiamato “Fondo Gasparrini”, situazione questa che può già inquadrare potenzialmente le fasce di reddito più bisognose, a prescindere dalla presentazione o meno dell’ISEE.

In secondo luogo, si poteva estendere la misura indipendentemente dalla sussistenza o meno, in capo ai richiedenti, di ritardi nel pagamento delle rate di mutuo e/o l’attivazione di procedure esecutive sull’immobile. Questo non per favorire coloro che già anteriormente all’emergenza non onoravano i propri debiti, ritenendo che tali soggetti, nella maggioranza dei casi, non ottemperavano ai propri obblighi per oggettive difficoltà preesistenti, ma perché in un periodo in cui non è possibile sapere né quanto questa emergenza durerà né, tantomeno, quando si potrà riprendere a lavorare, apparirebbe senz’altro più equo sospendere il mutuo a tutti coloro che posseggono i requisiti reddituali suesposti, soprattutto a coloro già gravati da debiti insoluti, ritardi e procedure esecutive in corso, evitandogli l’ulteriore onere di dover pagare delle rate, in un periodo a cui alle problematiche ricorrenti, si questa grave incertezza economica.  

Fonte: https://news.avvocatoandreani.it

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La responsabilità civile rientra nella categoria più ampia delle responsabilità giuridiche. In particolare la locuzione ‘responsabilità civile’ ha un duplice significato: da un lato essa indica l’intero istituto composto dalle norme cui spetta il compito di individuare il soggetto tenuto a sopportare il costo della lesione ad un interesse altrui; dall’altro può essere considerata sinonimo della stessa obbligazione riparatoria imposta al soggetto responsabile.

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