Studio Legale Avv. Giacomo Galeota

Separazione. La figlia quindicenne rifiuta di incontrare il padre non collocatario. Cosa fare?

Separazione. La figlia quindicenne rifiuta di incontrare il padre non collocatario. Cosa fare?

Giacomo Galeota Giacomo Galeota • Pubblicato il 27 ottobre 2023

Il diritto di visita del genitore non ha carattere assoluto e deve procedere l'interesse del minore.

Giacomo Galeota
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Avvocato
Mi dedico all'attività professionale di Avvocato e, al contempo, all'attività divulgativa e formativa, pubblicando articoli e approfondimenti in materia di risarcimento danni, responsabilità civile, diritto penale e diritto di famiglia, partecipando ad eventi e corsi, organizzati in tutto il territorio nazionale, su tematiche attinenti alla protezione dei dati personali e sulle questioni di maggior interesse riguardanti il rapporto tra diritto e mondo del web e delle nuove tecnologie.
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Il diritto di visita del genitore non collocatario e, quindi, il diritto a mantenere il legame con il proprio figlio non ha carattere assoluto e deve procedere avendo sempre come parametro principale di riferimento il superiore interesse del minore, da determinarsi avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, quali anche la pregressa esistenza e consistenza dei rapporti familiari e l’età del figlio.

Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 07/06/2019) 13-08-2019, n. 21341

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Presidente -

Dott. SCALIA Laura - rel. Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -

Dott. FIDANZIA Andrea - Consigliere -

Dott. SOLAINI Luca - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15256/2017 proposto da:

M.A.E.B., elettivamente domiciliato in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante, 16 presso lo studio dell'avvocato Paolo Bonaiuti che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

ME.FE.CR.EL., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, 55, presso lo studio dell'avvocato Gabriela Caterina Federico che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2060/2016 della Corte di appello di Torino, pubblicata il 06/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 2060/2016, dopo aver adottato pronuncia parziale sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da M.A.E.B. nei confronti del coniuge Me.Fe.Cr.El., decidendo sulle ulteriori domande:

a) regolamentava le modalità di visita della minore, L.S., in regime di affido condiviso, da parte del padre, genitore non collocatario, stabilendo, quanto ai fine settimana di spettanza dello stesso, per le "comprensibili esigenze di socializzazione e svago" della figlia, che le visite avvenissero "in ogni caso previo gradimento della minore";

b) manteneva fermo l'assegno perequativo di Euro 1.560,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, in ragione delle esigenze di spesa della minore, ormai adolescente, e del fatto che gli incontri tra padre e figlia erano limitati ai fine settimana, con relativa contrazione degli oneri di spesa per il padre che non aveva dimostrato di essersi recato a Milano, ove la figlia risiedeva con la madre, negli ultimi due anni, apprezzando altresì l'irrilevanza del dedotto peggioramento delle condizioni lavorative dell'istante.

2. La Corte di appello di Torino, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava le statuizioni del giudice di primo grado disponendo, quanto alle modalità di visita del genitore non collocatario, che gli incontri tra il padre e la figlia, nata il 3 agosto 2001, avvenissero con il consenso di quest'ultima, ritenendo "non rispondente ad esigenze sia pratiche che di giustizia di imporre alla minore la frequentazione con il padre" nel rilievo che i rapporti tra genitore e figlia, interrotti per un lungo periodo, dovevano riprendere "con reciproco consenso e senza imposizioni".

Veniva confermata altresì la misura dell'assegno perequativo, nella incapacità della documentazione prodotta di dimostrare differenze economiche tali da influire sulla determinazione.

3. Ricorre per la cassazione dell'indicata sentenza M.A.E.B. con due motivi. Resiste con controricorso Me.Fe.Cr.El..
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 337-ter c.c., in combinato con l'art. 99 c.p.c. ed in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Il giudice di appello avrebbe travisato il motivo di gravame e violato il principio della bigenitorialità e quindi il diritto della minore ad avere un rapporto equilibrato ed armonioso con entrambi i genitori, l'uno con lei convivente a Milano, e l'altro residente a Roma per ragioni di lavoro, al fine dell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.

La Corte di merito non avrebbe considerato che la madre, pur non avendo ostacolato i rapporti tra padre e figlia, non si era attivata in modo efficace per contrastare le condotte della figlia di ostile rifiuto verso il padre e che la attuale convivenza della ragazza con la madre costituiva "insuperabile impedimento al riavvicinamento -del padre- alla ragazza".

Sarebbe stato in tal modo leso il diritto alla vita familiare di cui all'art. 8 della Cedu; i giudici di appello non avrebbero indagato sulle cause del persistente rifiuto manifestato dalla figlia nè attuato misure specifiche dirette a ristabilire i contatti tra costei ed il padre, e gli interventi psicologici, pure indicati nella relazione dei Servizi Sociali, erano rimasti "lettera morta".

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 337-ter c.c. con riferimento alla misura dell'assegno di perequazione in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., rispetto all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

2.1. Quanto alle spese destinate all'esercizio del diritto di visita la Corte di merito non avrebbe potuto motivare circa il loro mancato riconoscimento dalla mancata prova delle spese affrontante dall'appellante, non potendo ignorare che da un biennio il padre non vedeva la figlia.

Elementi di prova sarebbero stati ritraibili dalla documentazione fornita dal ricorrente in primo grado sul costo di un biglietto ferroviario; le dichiarazioni dei redditi prodotte avrebbero consentito di determinare anche presuntivamente quale importo massimo egli potesse dedicare alle trasferte a Milano.

2.2. In ordine poi alla misura del contributo paterno al mantenimento della minore la madre avrebbe visto un miglioramento delle proprie condizioni economico-lavorative, passando da 9 mila Euro all'anno a 60 mila Euro lordi ed il padre un peggioramento regredendo da 210 mila Euro lorde all'anno, per nuovo contratto di lavoro concluso con altre aziende, ad Euro 115 mila per i primi dodici mesi poi rimodulati in Euro 30.400,00 per il residuo periodo di collaborazione, dal 1.9.2014 al 31.3.2015, con l'azienda che lo aveva assunto.

Il venir meno della relazione dell'appellante con la partner sarebbe stato qualificato irrilevante e sul punto la motivazione si sarebbe rivelata totalmente assente, priva pure del segno grafico; le spese alloggiative prima condivise sarebbero infatti state, in seguito alla cessazione del rapporto, interamente sopportate dal ricorrente.

3. Con controricorso Me.Fe.Cr.El. fa valere l'inammissibilità delle violazioni di legge e dei vizi di motivazione dedotti in ricorso in quanto non rispondenti ai principi sul punto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, da fonti convenzionali e nella giurisprudenza sovranazionale.

La parte invoca la Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con L. n. 176 del 1991, sui diritti del fanciullo, e sostiene che risponde ai principi primari degli ordinamenti occidentali che non si possa costringere nessuna persona, che abbia raggiunto una certa capacità di discernimento, a trascorrere contro la sua volontà "un fine settimana con un soggetto a lei sgradito".

La stessa Corte Edu avrebbe riconosciuto al minore, in ipotesi di identico contenuto, il diritto "alla serenità personale e familiare ed all'integrale suo benessere psicologico priorità assoluta"; alla madre non era stato contestato un comportamento oppositivo rispetto al rapporto con l'altro genitore ed il padre non avrebbe potuto pretendere di ottenere dai tribunali l'affetto della figlia. Le spese per i viaggi erano già state scomputate in sede di separazione consensuale ed in appello l'assetto dei rapporti su cui la Corte di merito pronunciava si era consolidato nel senso della interruzione della relazione tra padre e figlia dal 2012 al 2016.

Al momento dell'introduzione del giudizio di divorzio la signora Me. viveva una situazione lavorativa il cui assetto era ancora in formazione ed il Presidente, con valutazione prognostica affidata a presunzioni, muovendo dagli esiti delle dichiarazioni dei redditi aveva determinato in ragione della proiezione professionale della resistente quale sarebbe stata la sua capacità reddituale che poi, in effetti, si era espressa con il contratto di lavoro a tempo determinato concluso a Milano.

4. Entrambi i motivi di ricorso sono infondati e come tali vanno rigettati per le ragioni di seguito indicate.

5. Quanto al primo motivo.

5.1. Questa Corte di legittimità ha più volte affermato che, nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione (ex multis: Cass. 23/09/2015 n. 18817; Cass. 22/05/2014 n. 11412; Cass. 9764/2019).

La lettura riservata dalla giurisprudenza di legittimità al superiore interesse della prole, atteso il preminente diritto del minore ad una crescita sana ed equilibrata, si è spinta a ritenere giustificata l'adozione, in un contesto di affidamento, di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, nell'apprezzato loro carattere recessivo rispetto all'interesse preminente del minore stesso (Cass. 24/05/2018 n. 12954; Cass. 04/11/2013 n. 24683).

L'orientamento è confortato nelle sue affermazioni di principio dalla giurisprudenza di fonte convenzionale là dove la Corte Edu, chiamata a pronunciare sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 della CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento, evidenzia la necessità di un più rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", per tali intendendo quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare.

Le "restrizioni supplementari" comportano, invero, il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età e uno dei genitori o entrambi, pregiudicando il preminente interesse del minore (Corte EDU, 09/02/2017, Solarino c. Italia).

La Corte di Strasburgo chiama le autorità nazionali - nella materia in questione - ad adottare tutte le misure che era ragionevolmente possibile attendersi da loro per mantenere i legami tra il genitore e i suoi figli (Corte EDU, 17/11/2015, Bondavalli c. Italia; Corte EDU, 23/02/2017, D'Alconzo c. Italia), nella premessa che "per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita famigliare (Kutzner c. Germania, n. 46544/99, p. 58, CEDU 2002) e che delle misure interne che lo impediscano costituiscono una ingerenza nel diritto protetto dall'art. 8 della Convenzione (K. e T. c. Finlandia (GC), n. 25702/94, p. 151, CEDU 2001 VII)" (par. 55 Corte EDU, 23/02/2017).

Con l'ulteriore precisazione che in un quadro di osservanza e rispetto della frequentazione tra genitore e figlio, gli obblighi positivi da adottarsi dalle autorità degli Stati nazionali, per garantire effettività della vita privata o familiare nei termini di cui all'art. 8 della Convenzione Edu, non si limitano al controllo che il bambino possa incontrare il proprio genitore o avere contatti con lui, ma includono l'insieme delle misure preparatorie che, non automatiche e stereotipate, permettono di raggiungere questo risultato, nella preliminare esigenza che le misure deputate a riavvicinare il genitore al figlio rispondano a rapida attuazione, perchè il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (Corte EDU 29/01/2013, Lombardo c/ Italia).

5.2. Ciò posto, gli indicati principi, forti nelle affermazioni di questa Corte e di quella di Strasburgo non possono dirsi travalicati là dove la giurisprudenza convenzionale si è trovata ad affermare il carattere non assoluto dell'obbligo delle autorità nazionali di adottare misure idonee a riavvicinare il genitore ed il figlio non conviventi, nella valorizzazione della comprensione e collaborazione di tutte le persone coinvolte.

L'impegno delle autorità nazionali a facilitare tale collaborazione non è destinato infatti a tradursi nell'obbligo in capo alle medesime di ricorrere alla coercizione che, in materia, non può che essere limitato nella ribadita necessità della valutazione dei diritti e delle libertà delle persone coinvolte ed in particolare dell'interesse superiore del minore e dei diritti conferiti al medesimo dall'art. 8 della Convenzione (Volesk c. Repubblica ceca, n. 63267/00, p. 118, 29 giugno 2004).

La Corte Edu chiama invero i giudici nazionali ad una "grande prudenza prima di ricorrere alla coercizione in una materia così delicata" (Reigado Ramos c. Portogallo, n. 73229/01, p. 53, 22 novembre 2005), nel rimarcato rilievo che l'art. 8 della Convenzione non autorizza i genitori a far adottare misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo del minore (Elsholz c. Germania (GC), n. 25735/94, p.p. 49-50, CEDU 2000 VIII) e la collaborazione alla quale sono tenute le autorità dello Stato al fine di rendere praticabile un percorso di frequentazione e visita tra genitori e figli può spingersi sino all'adozione di ogni "misura necessaria che si possa ragionevolmente esigere" dalle prime allo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di visita (Nuutinen c. Finlandia, n. 32842/96, p. 128, CEDU 2000 VIII).

5.3. Fermi gli indicati principi, osserva questa Corte, a definizione del caso di specie, quanto segue.

Nella valorizzazione e nel coordinamento delle posizioni coinvolte, il diritto di visita del genitore non collocatario e quindi il diritto a mantenere il legame con il proprio figlio non ha carattere assoluto e deve procedere avendo sempre come parametro principale di riferimento il superiore interesse del minore da determinarsi avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, quali anche la pregressa esistenza e consistenza dei rapporti familiari e l'età del figlio.

A fronte del netto rifiuto del minore di frequentare il genitore con lui non convivente, il giudice di merito chiamato a pronunciarsi sulle modalità e tempi di visita del figlio in funzione anche del recupero del rapporto, deve valutare pure il fattore tempo che assume via via maggiore rilevanza nell'approssimarsi della maggiore età, restando in tal caso evidente l'incidenza di esso sull'imposizione di un percorso di sostegno delle relazioni affettive tra genitore e minore attraverso l'impegno delle competenti strutture sociali e di esperti del settore.

In siffatta ipotesi appare d'elezione, piuttosto, la scelta di osservare percorsi condivisi di rielaborazione e miglioramento dei rapporti affettivi, in accordo tra genitori e figlio.

5.4. La Corte di appello di Torino con la decisione impugnata ha pertanto, con motivazione piena che non si espone a censura in sede di legittimità, correttamente valorizzato l'interesse della minore, all'epoca quindicenne, rispettando le sue esigenze personali e sociali e la manifestata in sede di ascolto sua capacità di autodeterminazione nei rapporti con il padre, segnati da una interruzione protrattasi per un lungo periodo.

A tanto si accosta nel caso l'ulteriore rilievo circa il prossimo compimento della maggiore età da parte della figlia, nata il 3 agosto 2001.

6. Il secondo motivo relativo alla misura dell'assegno perequativo confermato in appello in Euro 1.560,00 mensili è per entrambi i dedotti profili infondato per ragioni che, plurime, sono destinate a spingersi sino all'inammissibilità della proposta critica.

6.1. La questione della misura dell'assegno in relazione agli esborsi sostenuti dal padre per incontrare la figlia, confortata, nell'impugnata motivazione, dalla mancanza degli incontri, e che viene contestata per l'assertività del rilievo, è infondata.

La misura dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio, determinata dalle evidenze in fatto di volta in volta esistenti, è suscettibile di riduzione ove vengano provati esborsi, per viaggi ed alloggio etc., che, sostenuti dal genitore non affidatario per l'esercizio di visita, incidano, riducendolo, sull'entità del patrimonio sulla cui consistenza quantificare il contributo medesimo.

La circostanza che gli incontri tra padre e figlia siano stati sospesi è tale nella sua obiettiva consistenza da escludere con la spesa le ragioni stesse di riduzione dell'assegno non potendo a detta voce altrimenti accompagnarsi una stima presuntiva per i tempi in cui la stessa tornerà ad avere incidenza sul reddito del ricorrente.

6.2. Nel resto la censura portata con il motivo sottopone all'esame di questa Corte di legittimità una questione di puro merito correttamente governata dalla Corte di appello senza incorrere nelle denunciate omissioni e sottoposta, in ogni caso, in modo generico e non concludente, allo scrutinio di legittimità non dimostrando il ricorrente, con contenuti di autosufficienza, di aver già dedotto dinanzi alla Corte di merito, nei termini segnalati in ricorso, la progressiva riduzione, nel tempo, del proprio reddito di lavoro e la decisività della questione ai fini richiesti.

Che nell'avvicendarsi dei vari contratti di lavoro il ricorrente sia incorso in una contrazione dei corrispettivi fino a giungere per un ultimo contratto di lavoro, nel periodo finale di collaborazione con una determinata azienda, all'importo di 30.400,00 Euro residui (dal 1.9.2014 al 31.3.2015), si rivela d'altra parte evidenza parziale inidonea di per sè sola a smentire le impugnate valutazioni dei giudici di merito adottate in base al quadro complessivo delle risultanze istruttorie ed alla dimostrata capacità professionale del M..

6.3. Quanto al rilievo avuto dal venir meno del contributo al pagamento del canone di locazione per la cessazione del rapporto di convivenza con la nuova compagna, si ha che lo stesso è stato negato dalla Corte territoriale in un più ampio quadro reddituale per ragioni che non soffrono di apparenza di motivazione o dell'omessa valutazione di un fatto decisivo del giudizio, avendo correttamente la Corte di merito degradato la circostanza di per sè sola a fatto non rilevante.

Nè il ricorrente ha sul punto dedotto di avere diversamente circostanziato dinanzi ai giudici di merito l'evidenza sì da connotarla di quel carattere di decisività invece non riscontrato.

7. Il ricorso, infondato, va pertanto rigettato e nella peculiare natura della controversia restano compensate le spese del presente giudizio tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 vanno omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2019

Fonte: http://www.divorzista.org/

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