Studio Legale Avv. Giacomo Galeota

Il «cura Italia» dimentica le adesioni agli accertamenti

Il «cura Italia» dimentica le adesioni agli accertamenti

Giacomo Galeota Giacomo Galeota • Pubblicato il 11 dicembre 2023

Le principali questioni relative agli accertamenti sollevate da una lettura del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 cosiddetto «Cura Italia»

Giacomo Galeota
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Avvocato
Mi dedico all'attività professionale di Avvocato e, al contempo, all'attività divulgativa e formativa, pubblicando articoli e approfondimenti in materia di risarcimento danni, responsabilità civile, diritto penale e diritto di famiglia, partecipando ad eventi e corsi, organizzati in tutto il territorio nazionale, su tematiche attinenti alla protezione dei dati personali e sulle questioni di maggior interesse riguardanti il rapporto tra diritto e mondo del web e delle nuove tecnologie.
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Non è disciplinata la sospensione della procedura e dei relativi pagamenti
Le principali questioni relative agli accertamenti sollevate da una lettura del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 cosiddetto «Cura Italia» riguardano, in sintesi le rateazioni degli accertamenti esecutivi, i procedimenti di adesione e gli avvisi bonari. Va tenuto presente infatti che l'intera attività di controllo, accertamento, liquidazione e riscossione in capo agli uffici è sospesa fino al 31 maggio 2020. Quindi fino a tale data queste attività non dovrebbero più esser svolte. Si tratta, quindi, nella maggior parte dei casi di comprendere come questa norma si concili con le altre contenute nel decreto legge che sospendono in alcuni casi i versamenti di somme comunque collegate ad attività di accertamento. rate cartelle e accertamenti Nel decreto legge «cura Italia» è prevista una disposizione per i pagamenti derivanti da cartelle di pagamento e dagli accertamenti esecutivi i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio. Al fine di comprendere la disposizione è necessario operare un distinguo. Per le cartelle di pagamento il versamento è sospeso e può essere eseguito «in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione». Ne consegue così che nel caso in cui il contribuente scelga questa strada (ovvero il versamento in un'unica soluzione) dovrà versare il dovuto entro la fine di giugno in relazione al totale preteso. La previsione del pagamento in un'unica soluzione desta comunque qualche perplessità. Per le cartelle, infatti, in via ordinaria è possibile dilazionare il debito. È singolare quindi, che un decreto che ha l'obiettivo proprio di agevolare i contribuenti in un momento tanto difficile, imponga il pagamento integrale, di fatto derogando a una norma già presente nel nostro ordinamento che consentirebbe la dilazione. Sarebbe al limite dell'incredibile, infatti, che la sospensione del pagamento comporti anche l'automatica decadenza delle dilazioni già avviate. L'agenzia di Riscossione, con le Faq del 20 marzo, per ovviare a tale situazione ha precisato che anche durante la sospensione è possibile presentare istanza di rateazione del debito. Le richieste saranno oggetto di verifica in modo da disporre eventuali dilazioni prima del termine finale di pagamento (fine giugno). Per chi avesse già una rateazione in corso, invece, sulla cartella, sebbene il decreto legge 18 del 17 marzo 2020 non disponga espressamente, entro fine giugno si deve versare l'importo totale in un'unica soluzione delle sole rate scadute (e non versate) nel periodo che va dall'8 marzo al 31 maggio. avvisi bonari Tra le principali dimenticanze del decreto Cura Italia ci sono gli avvisi bonari. Anche le norme residuali non includono tali provvedimenti. Gli articoli del decreto relativi agli obblighi di versamento non sono di carattere generale, poiché elencano dettagliatamente tributi, contributi e imposte da sospendere. L'articolo 62 («Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi») del decreto legge «Cura Italia» , forse di portata più generale, disciplina gli adempimenti «diversi dai versamenti», con la conseguenza che non può riguardare l'obbligo di pagamento dell'avviso bonario. L'articolo 68 («Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione») riguarda, invece, la sospensione dei termini relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione e pertanto si ritengono esclusi da questa previsione normativa gli avvisi bonari in quanto non sono (ancora) somme iscritte a ruolo. Infine, non possono neanche rientrare nella sospensione dell'articolo 67 («Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori») del decreto legge: questo articolo, in via generale, disciplina tutte le attività degli uffici fino a ricomprendere anche quella di liquidazione. Ma questa norma non riguarda gli obblighi del contribuente ed è esclusivamente rivolta all'amministrazione. Ne consegue dunque che l'unica deroga a oggi disciplinata per gli avvisi bonari riguarda il generale rinvio dal 16 al 20 marzo. le adesioni in corso Il decreto sembra aver dimenticato avvisi di accertamento e adesioni per i quali non sono stati disciplinati né la sospensione né i relativi pagamenti. Gli accertamenti pendenti non rientrano nella sospensione dell'articolo 68 perché non ancora affidati alla riscossione e quindi il termine di pagamento di questi atti è legato all'impugnazione (sospensione fino al 15 aprile). Quindi, per individuare i termini per il versamento di accertamenti o per la presentazione dell'adesione occorre sommare il periodo di sospensione di 38 giorni. Per quanto riguarda i contraddittori ovvero le rateazioni di adi adesioni gà sottoscritte, in concreto, nel periodo tra l'8 marzo e il 31 maggio, le più frequenti ipotesi potrebbero riguardare le scadenze: -dei 20 giorni per il pagamento del dovuto dopo la sottoscrizione dell'atto di adesione; -di una rata della dilazione avviata in precedenza relativa all'adesione sottoscritta. In entrambi i casi, non sembra prevista alcuna sospensione con la conseguenza che il contribuente è tenuto al versamento rispettando gli ordinari termini.

il dettaglio del decreto

Gli uffici Sospesa fino al 31 maggio 2020 l'intera attività di controllo, accertamento, liquidazione e riscossione degli uffici. Cartelle di pagamento nel cosiddetto decreto legge «Cura Italia» è prevista una specifica disposizione per le cartelle di pagamento e per gli accertamenti esecutivi i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio. Gli avvisi bonari Tra le principali dimenticanze del decreto legge vi sono gli avvisi bonari: anche le norme residuali non includono tali provvedimenti.
 
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La responsabilità civile rientra nella categoria più ampia delle responsabilità giuridiche. In particolare la locuzione ‘responsabilità civile’ ha un duplice significato: da un lato essa indica l’intero istituto composto dalle norme cui spetta il compito di individuare il soggetto tenuto a sopportare il costo della lesione ad un interesse altrui; dall’altro può essere considerata sinonimo della stessa obbligazione riparatoria imposta al soggetto responsabile.

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