Studio Legale Avv. Giacomo Galeota

Accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c.: illegittima la segnalazione in Centrale Rischi se l’intermediario finanziario non verifica preliminarmente la situazione patrimoniale del cliente

Accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c.: illegittima la segnalazione in Centrale Rischi se l’intermediario finanziario non verifica preliminarmente la situazione patrimoniale del cliente

Giacomo Galeota • Pubblicato il 27 ottobre 2023

Il Tribunale di Teramo ha accolto il ricorso cautelare proposto dall’Avv. Galeota per la cancellazione di una segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi. Competente territorialmente è il Tribunale del luogo in cui ricadono le conseguenze negative della segnalazione

Giacomo Galeota
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Nota del Dott. Basso Andrea

Pubblichiamo con grande soddisfazione un recente provvedimento ottenuto dall’Avv. Giacomo Galeota, nel quale il Giudice del Tribunale di Teramo ha ordinato ad un intermediario finanziario di cancellare la segnalazione a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d’Italia prodotta in danno di un cliente, in quanto illegittima.

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., l’Avv. Galeota aveva richiesto al Tribunale abruzzese di disporre l’immediata cancellazione della posizione a sofferenza del proprio assistito presso la Centrale Rischi, lamentando l’irregolarità dell’operato dell’intermediario finanziario che aveva effettuato la segnalazione.

La vicenda può essere così riassunta: un correntista, dopo aver chiuso il proprio conto corrente con un istituto di credito con uno scoperto di € 40.000,00, aveva provveduto a versare, in un’unica soluzione, alla banca la somma di € 25.000,00 per regolare la propria posizione, contestando l’importo rimasto in quanto, a suo avviso, formatosi a seguito dell’applicazione di interessi usurari nel corso del rapporto. La banca aveva respinto ogni contestazione in merito, provvedendo a segnalare il nominativo del correntista presso la Centrale Rischi, con mero fine ritorsivo, tanto che il Tribunale di Ascoli Piceno, a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c proposto dall’Avv. Galeota, aveva dichiarato illegittima la segnalazione posta in essere dall’ente creditizio.

Il cliente aveva dunque instaurato un giudizio di merito volto alla verifica dell’usurarietà dei tassi di interesse applicati nel contratto  di conto corrente e il Tribunale di Ascoli Piceno, pur avendo respinto la domanda attorea per la rideterminazione del saggio degli interessi, con sentenza resa nel mese di agosto 2020 ha confermato nuovamente l’illegittimità della segnalazione a sofferenza del correntista da parte della banca, la quale aveva provveduto a cancellarla a seguito dell’ordinanza emessa nell’ambito del sopra descritto procedimento d’urgenza.

Tuttavia, mentre il cliente e la banca manifestavano la volontà di addivenire ad un accordo per definire la controversia, il credito vantato dall’istituto di credito, nel dicembre 2020, è stato ceduto ad un intermediario finanziario, il quale ha provveduto immediatamente ad operare la segnalazione in Centrale Rischi, circostanza scoperta solo nel febbraio 2021.

Per tali ragioni, il legale si è rivolto al Tribunale di Teramo, lamentando l’illegittimo operato dell’intermediario finanziario, il quale ha proceduto a segnalare il nominativo del cliente alla Centrale Rischi non appena subentrato nella titolarità del credito, quindi senza indagare adeguatamente sulla capacità finanziaria del cliente, senza comunicare a quest’ultimo l’intervenuta segnalazione ed operando in violazione della buona fede e solidarietà contrattuale. La condotta dell’ente finanziario aveva poi un ulteriore profilo di rilevanza, in quanto l’indebita segnalazione a sofferenza impediva al cliente di accedere al circuito del circuito del con conseguenze potenzialmente dannose tanto per il sostentamento del proprio nucleo familiare, quanto per la prosecuzione dell’attività dell’azienda di cui egli è socio.

A fronte di tali ragioni, il Giudice ha accolto integralmente le domande formulate dall’Avv. Galeota, enunciando nell’ordinanza sotto allegata i principali elementi di diritto in tema di illegittimità della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia e, più un generale, presso le banche dati creditizie.

Inoltre, in tema di competenza territoriale, è stata confermata la titolarità del Tribunale di Teramo, atteso che, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., viene in rilevo il luogo di incidenza delle ricadute negative della segnalazione assunta come illegittima, ovvero, nel caso di specie, il luogo in cui il danneggiato ha la propria residenza.

Per quanto attiene poi ai presupposti della segnalazione di una posizione a sofferenza presso la Centrale Rischi, il Giudice richiama i principi consolidati in materia, espressi nelle sentenze della Corte di Cassazione n. 7958/2009 e n. 15609/2014. In tali pronunce viene stabilito che il credito può essere considerato in sofferenza qualora sia vantato nei confronti di soggetti che versino in stato di insolvenza o in situazioni equiparabili, ovvero ad una grave e non transitoria difficoltà economica e non, invece, nel caso in cui vi sia un mero ritardo nel pagamento del debito o un volontario inadempimento.

Ebbene, nel caso di specie, la condotta dell’intermediario finanziario è stata censurata sotto due profili: in primo luogo, è stato provato che il cliente, a fronte della propria esposizione debitoria, aveva versato la somma di € 25.000,00 in un’unica soluzione, non corrispondendo la differenza solo perché contestata per la presunta applicazione di interessi usurari, mentre all’esito del giudizio era in corso una trattativa per la definizione delle pendenze.

Ma, soprattutto, il Giudice ha sottolineato che “non risulta che la resistente abbia, previamente alla segnalazione a sofferenza, riscontrato l’effettiva sussistenza di una situazione patrimoniale deficitaria a carico del ricorrente…siccome richiesto dalla Suprema Corte…” e che, essendo la prima segnalazione, del dicembre 2020, contestuale al perfezionamento della cessione del credito poi segnalato “ciò appare escludere che l’intermediaria (e cessionaria) abbia valutato adeguatamente l’effettiva sussistenza in capo al debitore di una situazione deficitaria…”.

Nello specifico, l’analisi della situazione di insolvenza che la Banca è obbligata a svolgere prima di procedere con la segnalazione, esige di considerare la situazione complessiva del debitore, verificando la non solvibilità del cliente in base ad una valutazione complessiva, che non deve limitarsi alla verifica del mero inadempimento, quanto piuttosto a prendere in considerazione tutti gli elementi idonei a far desumere l’oggettiva difficoltà economico-finanziaria del cliente, quali ad esempio, protesti, pendenza di procedimenti esecutivi o decreti ingiuntivi, squilibrio tra mezzi a disposizione del debitore e consistenza della debitoria da coprire e, quindi, verifica della capacità di produzione di reddito e liquidità, da rapportare alla possibilità di far fronte ai propri debiti. In proposito, può concludersi che ogni valutazione, nel caso in esame, avrebbe avuto esito favorevole al cliente, che non ha a carico alcuna procedura esecutiva, alcun decreto ingiuntivo né alcun protesto.

Infine, in merito al periculum in mora, ovvero il pericolo nel ritardo lamentato dal ricorrente a causa del protrarsi dell’illegittima segnalazione, l’organo giudicante ha affermato che, in linea generale, il pregiudizio causato da una segnalazione illegittima è in re ipsa, “con la conseguenza che si potrebbe anche non provarlo specificamente”.

Come sopra esposto infatti, un’ingiusta segnalazione produce di per sé un danno al debitore segnalato, cui è reso molto difficile, se non impossibile il futuro accesso al credito e agli ordinari servizi bancari. Ciò ha effetti permanenti, atteso che tale segnalazione si riflette in termini negativi sul merito creditizio imprenditoriale, determinando una sorta di reazione negativa a catena del ceto bancario, nel senso che anche gli altri operatori finanziari non possono non tener conto dell’iniziativa dell’intermediario che procede alla segnalazione.

Rilevata l’illegittimità della segnalazione per le ragioni sopra esposte, è stata così ritenuta anche la sussistenza del periculum in mora nella fattispecie, in considerazione del fatto che il ricorrente è socio di una società commerciale ed ha dunque necessità di accedere al credito, già negatogli a causa della segnalazione contestata.

Per tutte queste ragioni, la domanda proposta dal cliente segnalato è stata integralmente accolta dal Giudice, che ha ordinato all’intermediario di procedere immediatamente alla cancellazione della segnalazione, posta in essere in maniera illegittima sin dall’inizio, con condanna a pagare al ricorrente anche le spese di lite.

 

Accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c.: illegittima la segnalazione in Centrale Rischi se l’intermediario finanziario non verifica preliminarmente la situazione patrimoniale del cliente
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La responsabilità civile rientra nella categoria più ampia delle responsabilità giuridiche. In particolare la locuzione ‘responsabilità civile’ ha un duplice significato: da un lato essa indica l’intero istituto composto dalle norme cui spetta il compito di individuare il soggetto tenuto a sopportare il costo della lesione ad un interesse altrui; dall’altro può essere considerata sinonimo della stessa obbligazione riparatoria imposta al soggetto responsabile.

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