Studio Legale Avv. Giacomo Galeota

Accolta domanda risarcitoria: riconosciuto il danno da perdita parentale ai nipoti per la morte della nonna

Accolta domanda risarcitoria: riconosciuto il danno da perdita parentale ai nipoti per la morte della nonna

Giacomo Galeota Giacomo Galeota • Pubblicato il 27 ottobre 2023

Il Tribunale di Ascoli Piceno condanna la compagnia assicurativa a risarcire i nipoti a seguito della morte della nonna paterna in conseguenza di un sinistro stradale. La quantificazione del danno deve effettuarsi applicando le tabelle del Tribunale di Roma

Giacomo Galeota
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Con grande soddisfazione, pubblichiamo una recente sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, nel quale è stata accolta la domanda proposta dall'Avv. Giacomo Galeota, volta ad ottenere il risarcimento del danno da perdita parentale in favore di due nipoti, uno dei quali nascituro, a seguito della scomparsa della nonna paterna in un sinistro stradale.

In data 30/09/2017, in località Ascoli Piceno, una donna di 66 anni perdeva la vita in un sinistro stradale, a seguito dell'impatto frontale, ad alta velocità, dell'autovettura condotta dalla stessa con un altro veicolo, guidato da un uomo in stato di ebrezza, il quale ha invaso l'opposta corsia di marcia.

Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, l'Avv. Galeota, in qualità di difensore del figlio della donna e della moglie, esercenti la potestà genitoriale sui due minori, ha citato in giudizio il conducente del veicolo e la Compagnia Assicurativa dello stesso, al fine di accertare l’esclusiva responsabilità del conducente del veicolo nella causazione del sinistro e, per l’effetto, condannare la Compagnia Assicurativa, in solido, al risarcimento del danno da perdita parentale in favore dei due nipoti minorenni, quantificati in via prudenziale in complessivi € 52.000,00.

In particolare, la prima nipote aveva 4 anni al momento della scomparsa della nonna e, tra le due, si era instaurato un profondo legame affettivo, in quanto la minore trascorreva quasi tutti i pomeriggi a a casa dell'amata nonna, mentre i genitori erano impegnati al lavoro. Oltre a prelevarla da scuola, aiutarla con i compiti e accompagnarla nelle attività extrascolastiche, frequenti erano le passeggiate serali e le occasioni in cui la nonna portava con sé la nipote.

Inoltre, al momento del tragico incidente, la signora stava per diventare nonna per la seconda volta, il figlio della stessa e la moglie erano in attesa del loro secondogenito. Tuttavia, l'enorme sconvolgimento emotivo patito dell'intera famiglia a seguito della prematura scomparsa della donna, ha avuto importanti ripercussioni sulla gravidanza, terminata con un parto prematuro di circa un mese.

Lo stravolgimento della vita dei nipoti a seguito dell'improvvisa morte della nonna, nonché la perdita di una figura essenziale, anche per le dinamiche familiari, giustificavano la pretesa risarcitoria avanzata.

La Compagnia Assicurativa si è costituita in giudizio chiedendo il respingimento della domanda risarcitoria, in quanto per la nipote più grande era già stata versata la somma di € 15.000,00, ritenuta congrua, mentre il danno al nipote concepito era da ritenersi insussistente ed infondato.

Nel proprio iter argomentativo, il Giudice si sofferma in primo luogo sul concetto di danno da perdita parentale, tema centrale nel presente giudizio: facendo proprio un orientamento espresso in più occasioni dalla Corte di Cassazione, il giudicante afferma che tale voce di danno è “la sintesi della sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (pregiudizio morale-soggettivo), della sofferenza che accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha subita (pregiudizio dinamico-relazione), quali elementi essenziali dello stesso complesso ed articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, integralmente e unitariamente”.

Chi agisce per ottenere il risarcimento di tale componente dell’unitario danno non patrimoniale ex art. 2059, dovrà pertanto dimostrare, anche in via presuntiva, la gravità e la serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dai danneggiati, a livello morale-soggettivo tanto quanto a quello dinamico-relazionale.

Ebbene, in tale ottica viene evidenziato che il rapporto tra nonno e nipote è di stretta parentela e, perciò, la morte di una nonna determina un danno iure proprio per il nipote, proprio a causa dell’interruzione irreversibile del godimento del rapporto affettivo-assistenziale, “con conseguente violazione dei diritti ex art. 315 bis, 317 bis c.c., 2, 29, 30, Costituzione”.

Per tali ragioni, il danno richiesto per la prima nipote della donna è da riconoscersi prevalentemente nella componente morale-soggettiva – ben dimostrata dal materiale probatorio allegato dallo scrivente procuratore – e per il resto nella componente dinamico-relazionale.

 

Estremamente interessante è poi la pronuncia del giudice nella parte in cui riconosce il diritto al risarcimento del danno lamentato dal secondo nipote, concepito, ma non nato, al momento della morte della nonna paterna.

Preliminarmente, viene precisato che, come visto per la sorella, anche il secondo nipote avrebbe sviluppato un rapporto affettivo con la nonna, ma il fatto che ciò sia stato impedito dalla morte della stessa non qualifica il danno subito come perdita di chance.

Sul punto, il Giudice del Tribunale di Ascoli Piceno ha applicato al caso in discorso quanto rilevato dalla Cassazione nella sentenza n. 9700/2011, relativa ad una richiesta di risarcimento del danno proposta da una figlia nata dopo la morte del padre. Nello specifico, in tale sentenza si afferma che: “Il diritto di credito è infatti vantato dalla figlia in quanto nata orfana del padre, come tale destinata a vivere senza la figura paterna […]. Del rapporto col padre e di tutto quanto quel rapporto comporta la figlia è stata privata nascendo, non prima che nascesse […], la mancanza del rapporto intersoggettivo che connota la relazione tra padre e figlio è divenuta attuale quando la figlia è venuta alla luce. In quel momento s’è verificata la propagazione intersoggettiva dell’effetto dell’illecito per la lesione del diritto della figlia (non del feto) al rapporto col padre; e nello stesso momento è sorto il suo diritto di credito al risarcimento, del quale è dunque diventato titolare un soggetto fornito della capacit giuridica per essere nato”.

Infatti, ad avviso della Suprema Corte, la relazione con un genitore integra un rapporto affettivo ed educativo protetto dalla legge in quanto fattore di una più equilibrata formazione della personalità: qualora al figlio venga impedito di svilupparsi nell’ambito di tale rapporto, ne può derivare un pregiudizio, ovvero un danno ingiusto, a prescindere da se il minore è nato o solo concepito al momento della morte del padre.

Pur con parametri diversi, lo stesso ragionamento deve farsi valere anche per il rapporto nonna-nipote.

 

Anche per quanto attiene alla quantificazione del danno, la pronuncia del Giudice di Ascoli Piceno contiene argomentazioni meritevoli di riflessione.

Per entrambi i minori infatti, la somma da riconoscersi a titolo di risarcimento è stata quantificata in base alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, e non quelle di Milano, la cui applicazione è stata fino a poco tempo fa pressochè unanime a livello nazionale. Ciò in quanto il giudicante ha fatto proprio il principio di diritto recentemente espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 10579/2021, secondo il quale, al fine di garantire un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto nonché l’uniformità di giudizio in casi analoghi, la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale debba avvenire in forza di una tabella basata sul “sistema a punti”, che tenga conto di circostanze rilevanti e di parametri quali, ex multis, l’età della vittima e dei superstiti, il grado di parentela, la convivenza.

Procedendo con tali criteri, alla nipote primogenita è stata riconosciuta la somma di € 63.453,60 – al netto della somma di € 15.000,00 già versata dalla compagnia - oltre interessi quali lucro cessante, rivalutazione monetaria ed interessi legali, mentre al nipote secondogenito è stata attribuita una somma di € 39.226,80, oltre interessi quali lucro cessante, rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Dunque, la Compagnia Assicurativa è stata condannata al pagamento della somma complessiva di € 102.680,04, oltre interessi e rivalutazione monetaria, atteso che, come precisato dal Giudice, il richiamo nelle conclusioni di parte attrice ad una quantificazione del danno con la clausola di salvaguardia della "eventuale maggiore misura" rispetto a quanto indicato in citazione, ha la funzione di consentire al Giudice di non avere limiti nella propria valutazione equitativa ex art. 2056 c.c., come precisato dalla giurisprudenza di legittimità.

Seguendo la soccombenza, la Compagnia è stata altresì condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte attrice, in base ai valori tabellari ex D.M. n. 55/2014 con la riduzione della fase istruttoria.

Come sopra esposto, la pronuncia sotto allegata contiene molti profili di novità rispetto ai principi consolidati in materia e costituisce, per la sua portata innovativa, un precedente assai significativo sia per la quantificazione del danno da perdita parentale in ossequio alle Tabelle di Roma, sia per il riconoscimento del danno al nascituro, anche nell’ambito del rapporto nonna-nipote.

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